NORME DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
ALBANESI, GRECANICHE E OCCITANICHE DELLA CALABRIA
Art.1
Nel rispetto delle competenze statali e in attuazione dell’art.6 della Costituzione e
dell’art.56 comma R dello Statuto Regionale, la Regione Calabria tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi, grecaniche e occitaniche del proprio territorio.
Essa adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge.
Art.2
Per elaborare, programmare e coordinare gli interventi a sostegno della identità
etnica, linguistica e culturale delle minoranze albanesi, grecaniche ed occitaniche della
regione e per favorire lo sviluppo economico e sociale delle loro aree storiche di
insediamento riportate nella tabella allegata, viene istituito presso la Presidenza della
Giunta Regionale l’Ufficio Speciale per le Minoranze Linguistiche della Calabria (USMILC).
L’USMILC predispone entro il 30 settembre di ogni anno, sottoponendolo all’esame
e all’approvazione del Consiglio Regionale, il piano di attività per l’anno successivo
Sono organi dell’USMILC i Presidente e il Consiglio. Presidente del ‘USMILC è i
Presidente della Giunta regionale o un suo delegato. I Consiglio dell’USMILC viene
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica 5 anni e scade
comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale. Fanno parte dell’USMILC oltre al presidente
nn.5 Sindaci (o loro delegati) dei comuni con popolazione albanese (nn.3 per la provincia di Cosenza,
n.1 per la provincia di Catanzaro e n.1 per la provincia di Crotone), nn.2 Sindaci (o loro delegati)
dei comuni con popolazione grecanica e il Sindaco (o un suo delegato) del Comune di Guardia
Piemontese. I membri suindicati vengono nominati dal Consiglio Regionale della Calabria
su designazione delle Assemblee provinciali dei Comuni alloggiati indicati nella tabella
acclusa. In mancanza di designazione si provvederà alla nomina su diretta proposta del
Consiglio Regionale. Fanno inoltre parte di diritto dell’USMILC Su designazione dei rappresentanti
legali dei rispettivi organismi nn.3 docenti universitari, rispettivamente di lingua e cultura
albanese, greca e occitanica, dell’Università della Calabria,1 membro del Consiglio di
Amministrazione del Collegio italo-albanese “S.Adriano” di San Demetrio Corone e 1
rappresentante della Eparchia di Lungro.
Il Consiglio Regionale potrà nominare nel Consiglio dell’USMILC altri 3 membri
straordinari designati da Associazioni e Istituti Culturali rappresentativi operanti nell’ambito
delle comunità di minoranza della regione.
Art.3
E istituito con sede presso il Collegio italo-albanese “S.Adriano” di San Demetrio
Corone L’istituto Regionale per la Cultura e l’istruzione Albanese (IRCIA) per le comunità
arbëreshe di Calabria.
E istituito con sede in Bova l’istituto Regionale per la Culturale e d’istruzione Greca
(IRCIG) per le comunità grecaniche di Calabria.
E istituito con sede in Guardia Piemontese l’istituto Regionale per la Cultura e
l’istruzione Occitanica (IRCIO) per la comunità occitanica calabrese.
Art.4
Gli Istituti di cui all’articolo precedente saranno regolati da statuti omogenei, che
dovranno prevedere un consiglio di amministrazione e un comitato scientifico, oltre che
assicurare l’autonomia di ricerca e di iniziativa degli stessi Istituti. Gli statuti saranno
predisposti, sentiti gli enti interessati, dalľ USMILC ed approvati dal Consiglio Regionale
entro 90 giorni dalla loro presentazione.
Art5
L’Università degli studi della Calabria, nelle forme indicate dagli Statuti, ha i compito
di assicurare il coordinamento dell’attività di ricerca e formazione, nonché
sovrintendere
alla direzione scientifica dei tre Istituti.
Art.6
Nei programmi radiofonici e televisivi regionali delia RAI-TV sono inseriti notiziari,
programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza, in base a
convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per la Calabria, secondo
modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per rindirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
Art.7
Al finanziamento dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge si
provvederà nell’esercizio finanziario 1995 con parte delle disponibilità del
capitolo. .delio stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
TABELLA
COMUNI CALABRESI CON POPOLAZIONI DI ORIGINE ALBANESE
- ACQUAFORMOSA(CS)
- ANDALI(CZ)
- CARAFFA DI CATANZARO(CZ)
- CARFIZZI(KR)
- CASTROREGIO(CS)
- LAMEZIA T.(Fraz. ZANGARONA CZ)
- CERZETO(CS)
- CIVITA(CS)
- FALCONARA ALBANESE(CS)
- CERVICATI(CS)
- FRASCINETO(CS)
- MARCEDUSA(CZ)
- MONGRASSANO(CS)
- SAN BASILE(CS)
- LUNGRO(CS)
- S.COSMO ALBANESE(CS)
- FIRMO(Cs)
- MAIDA (Fraz.VENA)(CZ)
- PALLAGORIO(KR)
- S.MARTINO DI FINITA(CS)
- PLATACI(CS)
- S.CATERINA ALBANESE(CS)
- S. BENEDETTO ULLANO(CS)
- SPEZZANO ALBANESE(CS)
- S. DEMETRIO CORONE(CS)
- S.NICOLA DELL’ALTO(KR)
- S.SOFIA D’EPIRO(CS)
- VACCARIZZO ALBANESE(CS)
- S. GIORGIO ALBANESE(Cs)
COMUNI CALABRESI CON POPOLAZIONE DI ORIGINE GRECANICA
- BOVA SUPERIORE(RC)
- BOVA MARINA(RC)
- ROCCAFORTE DEL GRECO(RC)
- CONDOFURI(RC)
- ROGHUDI(RC)
COMUNI CALABRESI CON POPOLAZIONE DI LINGUA OCCITANICA
- GUARDIA PIEMONTESE(CS)